giovedì 19 marzo 2009

Amministratore di condominio


Ogni condominio con più di quattro partecipanti deve nominare un amministratore. Questo soggetto altro non è che un rappresentante dei condomini che gestisce e cura gli interessi di tutti i condomini in relazione alle parti comuni dello stabile. Si stima che in Italia ci siano 150.000 amministratori di condominio di cui solo 40.000 svolgono l’attività in modo continuativo e con organizzazione di tipo professionale.
Per svolgere l’attività di amministratore la legge non richiede alcun requisito minino se non quello della maggiore età e della capacità d’intendere e volere. L’amministratore dura in carica un anno al termine del quale si presenta dimissionario all’assemblea: questa può confermarlo o nominarne uno nuovo.


 Per nominare un amministratore è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi. Se non vi riesce l’amministratore uscente prosegue nel proprio mandato in prorogatio, salvo la facoltà di ricorso al Tribunale da parte di ogni singolo condomino per la nomina giudiziale.
L’amministratore può essere revocato oltre che dall’assemblea, e questa lo può fare in qualsiasi momento, dall’Autorità Giudiziaria su ricorso di ogni condomino se non presenta il conto della gestione per più di due anni, se vi sono sospetti di gravi irregolarità o ancora se non avverte tempestivamente il condominio di ogni azione giudiziaria che esorbita dai suoi poteri.
I compiti dell’amministratore sono quelli indicati dalla legge ed ogni atto eccedente questi poteri è illegittimo, salva la ratifica dell’assemblea. Tra gli obblighi dell’amministratore c’è quello di riscuotere i contributi condominiali, disciplinare l’uso dei beni e servizi comuni e far rispettare il regolamento di condominio, convocare l’assemblea se richiesto o nei casi previsti dalla legge,ecc. (si veda art. 1130 c.c.).
Contro i provvedimenti dell’amministratore è possibile far ricorso all’assemblea per un loro esame e per tutte le opportune e conseguenti deliberazioni. (art. 1133 c.c.)

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