martedì 3 marzo 2009

Il condomino apparente


Tra le regole da seguire per una regolarità nei rapporti condominiali abbiamo inserito questa:
1)Comunicare all’amministratore il nome del proprietario dell’immobile. Il Condominio potrebbe trovarsi dopo anni, ed in modo accidentale, costretto a scoprire che il proprietario e' diverso dal cosiddetto condomino apparente. Spesso con spiacevoli sorprese. 
La conseguenza di un comportamento diverso da quello descritto sta nella possibilità di vedere recapitate le convocazioni d’assemblea, le richieste di pagamento fino ad un decreto ingiuntivo a persona diversa dal proprietario. Ciò comporta una serie di problemi per il condominio reale, che magari senza colpa, non riceve mai comunicazioni e pensa che tutti vada bene.

E’ il caso del c.d. condomino apparente. La legge non lo prevede espressamente e la giurisprudenza fino al 2002, alle volte, ha considerato applicabile anche ai condomini il principio dell’apparenza.
Che cosa ci dice questo principio? Ci dice che, in determinate circostanze, la situazione di fatto, cioè quella che appare, può essere diversa da quella di diritto, cioè quelle che è realmente. Il principio dell’apparenza è posto a garanzia di chi “si fida” dell’apparenza perché magari tratto in inganno.
In materia condominiale, fino al 2002, era dubbio se questo principio fosse applicabile. In quell’anno, con la sentenza della Cassazione n. 5035, è stato chiarito che l’apparenza non si applica in materia condominiale. Ciò perché dai pubblici registri immobiliari è sempre possibile ricavare chi sia il proprietario di un appartamento.
In fin dei conti questa è una regola che “punendo” l’amministratore poco diligente o comunque disattento tende a garantire una maggiore trasparenza nei rapporti condominiali. Il venditore non si vedrà recapitare ingiunzioni per spese magari non sue, qualora si dimenticasse di comunicare l’avvenuta cessione. Il compratore sarà spinto a comunicare l’acquisto per partecipare da subito alla vita condominiale e non trovare brutte sorprese per il futuro.
Per appronfondire giuridicamente il concetto di apparenza www.civile.it/condominio