giovedì 16 aprile 2009

Il consiglio dei condomini


Gli “organi” del condominio previsti dal codice civile sono due:l’amministratore e l’assemblea. Entrambi hanno  compiti preveduti dalla legge e precise responsabilità. Si tratta di “organi” in senso a-tecnico in quanto il condominio non è soggetto di diritto e come tale non può avere delle rappresentanze di se stesso.
Accanto a queste figure previste dalla legge se ne riscontra una terza. Si tratta del c.d. consiglio dei condomini. Da quali norme è prevista l’esistenza del consiglio dei condomini? Come si elegge un consiglio dei condomini? Come è regolato il suo funzionamento? Quali sono le sue funzioni?
Tutti interrogativi a quali daremo risposta qui appresso.

lunedì 6 aprile 2009

Spese straordinarie: i lavori di manutenzione


Il codice civile prevede che ogni assemblea di condominio possa deliberare dei lavori di manutenzione straordinaria.

Si deve subito notare una differenza. 

I lavori di manutenzione straordinaria che non comportano spese di notevole enità possono essere approvati con le maggioranze previste per la costituzione dell'assemblea (per intenderci in seconda convocazione è sufficente 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi).

giovedì 2 aprile 2009

Ripartizione delle spese in base all'uso


L'art. 1123, secondo comma, c.c. recita :"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

E' la c.d. ripartizione delle spese secondo il criterio dell'uso.

Un'applicazione pratica e specifica di tale principio è data dal successivo art. 1124 c.c. che disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale: